"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi
"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".

domenica 9 dicembre 2012

Sfogliature. 16 La menzogna in politica e il diritto alla verità.



La cattiva notizia alla fine c’è stata. Non rimane che apprestare le opportune difese. Ha scritto Adriano Prosperi sul numero 46 della rivista “Left” del 17 di novembre – “Un Paese illegale” -: (…). Con un decreto legge d’urgenza, il CAF (Craxi, Andreotti, Forlani) consegnò l’Italia alla Fininvest e l’illegalità divenne legale (…). Poi nell’aprile del 1993 un plebiscito referendario cancellava il sistema proporzionale e introduceva il sistema maggioritario. Un rimedio peggiore del male. (…). La strada era aperta all’avventura del partito-azienda di Berlusconi. (…). Un Paese che vedeva con favore chiudersi l’età  di Tangentopoli e aprirsi quella della libertà dalle leggi. (…). Nel 1991 un Norberto Bobbio ormai scorato scriveva: «La gestazione della seconda Repubblica, se dovrà nascere, sarà lunga. Ma poiché, se nascerà, nascerà con gli stessi uomini che non solo sono falliti ma sono inconsapevoli del loro fallimento, non potrà che nascere male, malissimo, come male, malissimo è finita la prima». (…). Sembra stia per ritornare “lo spirito del tempo”. Esisteva, nel tra-passato (elettronicamente parlando) blog, una sezione che aveva per titolo “Zeitgeist”, ovvero “lo spirito del tempo”, che è stata un'espressione creata nel tardo secolo decimonono per indicare la natura della cultura dominante in una certa era della Storia. Significato che, per un processo d’adattamento ai momenti storici che siano in corso, ha l’ambizione di definire l’aspirazione del presente come atto votato all'eternità. Tale sembra essere la rinnovata “scesa in campo” che la cattiva notizia ci ha portato, nonostante le disastrose prove d’inettitudine fornite nel governo della cosa pubblica. Scorrendo i fogli elettronici dell’e-book, salvato dal “naufragio” elettronico, ritrovo il post numero 48 di quella benemerita sezione – alle pagine 2.547-2.549, alla data del 31 di maggio dell’anno 2009 – che ha per titolo “La menzogna in politica e il diritto alla verità“. Qual è la verità che sta dietro la nuova “scesa in campo”? Lo ripropongo di seguito.

“Si crede in Italia che l’era di Berlusconi sia una particolarità, un’anomalia tipica del nostro paese. In realtà, essa è piuttosto tipica del nostro tempo. Le ideologie sono tramontate, le classi sociali sono sbiadite, ed emergono uomini politici di nuovo conio, scelti dagli elettori non tanto per quel che rappresentano, tanto meno per il partito che possono avere o non avere alle spalle, quanto per la loro personalità, per le loro promesse, per la loro forza di attrazione: possiamo dire per il loro carisma. È l’epoca, la nostra del populismo. (…). Nell’era del populismo, il leader proviene dal nulla e rappresenta solo se stesso”. Avete appena letto un altro brano tratto dall’ultimo lavoro di Piero Ottone – pagg. 166/167 - che ha per titolo “Italia mia”, lavoro edito da Longanesi. Ricordo di avere in altra occasione parlato del cosiddetto “mostro mite”, un’intelligente intuizione del sociologo Raffaele Simone, ovvero dell’attuale configurazione planetaria della destra rampante e vincente. A ben ragione anche l’illustre Piero Ottone, autore  del brano sopra riportato, parla di un’anomalia, anomalia che ha l’esatta misura in una configurazione delle compagini politiche oggigiorno vincenti che non è limitata geograficamente ma “è piuttosto tipica del nostro tempo”. Ed essendo in presenza di un’anomalia di fatto epocale, ci si misura quotidianamente con uno stravolgimento delle regole politiche e della stessa convivenza sociale con esiti che difficilmente, al momento, possono essere intuibili e valutabili. Al riguardo ne ha scritto da par Suo Stefano Rodotà sul quotidiano “la Repubblica” con un editoriale che ha per titolo “La menzogna in politica e il diritto alla verità”. Di seguito ne trascrivo le parti più salienti. Si è discettato nei giorni passati del limite pubblico/privato per un uomo che abbia scelto di “darsi alla politica”. Di darsi, e non tanto di uomo invocato da alcuno per una sua provvidenziale “discesa in campo”. Intelligenti pauca. Orbene, su quel limite è come discettare del sesso degli angeli. O meglio, con un ritornello sentito nella mia età più giovine, se venga prima l’uovo o la gallina. Irrisolvibile. Basterebbe ragionarci sopra per cogliere il capo della intricata matassa. Si ha un bel dire dai famigli del potente di turno che certe “cose” sarebbe cosa buona e giusta che restassero nella sfera del privato. Se tale ambito fosse stato il prediletto, in barba anche ad una funzione pubblica per la quale la ristrettezza del privato va necessariamente sacrificata, per quale motivo di difficile intuizione l’egoarca di Arcore ha costretto il vespide del piccolo mostro ad imbandirgli immantinente un’apparizione nel corso della quale ha riempito l’etere tutto di castronerie subito sbugiardate dalla libera stampa del bel paese? Castronerie divenute di dominio planetario. È come per il vescovo di Roma che, in quel d’Africa, ha avuto l’improntitudine di pronunciarsi su argomenti di non sua competenza pretendendo anche che la stampa dell’universo mondo tacesse sui suoi inqualificabili pronunciamenti. Lor signori ambiscono di utilizzare la grancassa dei media a tutto spiano, pretendendo al contempo di non esserne sbugiardati o quanto meno richiamati alla concretezza.

“(…). Quali sono i doveri dell´uomo pubblico? Quale dev´essere la sua moralità? Possono convivere vizi privati e pubbliche virtù? Può il politico coltivare la pretesa di stabilire egli stesso  fin dove può giungere lo sguardo dei cittadini? E soprattutto: qual è il rapporto tra verità e politica nel tempo della comunicazione globale? «La menzogna ci è familiare fin dagli albori della storia scritta. L´abitudine a dire la verità non è mai stata annoverata tra le virtù politiche e le menzogne sono state sempre considerate giustificabili negli affari politici». Così Hanna Arendt, che tuttavia in questa lunga abitudine non vedeva un dato da accettare in nome di un troppo facile realismo politico. Al contrario, contro la menzogna bisogna lottare non solo per la sua intrinseca immoralità, ma per i suoi effetti distruttivi proprio dello spazio della politica. Dove esiste un establishment, un ceto politico consapevole della necessità di mantenere la propria legittimità nei confronti dei cittadini, la pubblica menzogna sui propri fatti privati porta all´espulsione del mentitore. (…). Non un sussulto moralistico, ma l´affidabilità stessa del politico rende inammissibile la menzogna. Questo significa che parlare del rapporto tra menzogna e politica esige distinzioni. Vi è la menzogna in nome della salute della Repubblica, quella su vicende private del politico, quella che vuol salvaguardare uno spazio di intimità di cui nessuno può essere espropriato. Né il primo, né l´ultimo caso possono essere invocati nella vicenda che coinvolge Silvio Berlusconi. Per quanto sia divenuta totalizzante l´identificazione sua con i destini del paese, non si può certo ritenere che il suo parlar franco sui rapporti con una giovane ragazza metta a rischio il sistema politico italiano. Al contrario, proprio le sue reticenze, i silenzi e le contraddizioni stanno producendo effetti perversi nella sfera pubblica. La difesa della privacy, il rifiuto di una politica fatta di un guardare nel buco della serratura? Chi ragiona in questo modo sembra ignorare il modo in cui la vicenda è stata resa pubblica, la denuncia circostanziata e impietosa di Veronica Lario, i suoi diretti riferimenti politici. Lì si parlava della figura pubblica di Berlusconi, non di qualche pettegolezzo privato. Da decenni, peraltro, è cosa nota e consolidata che i politici godono di una più ridotta aspettativa di privacy, proprio perché la decisione di vivere in pubblico e di gestire la cosa pubblica impone loro di rendere possibile una conoscenza ampia e una valutazione continua proprio da parte di quei cittadini al cui giudizio il presidente del Consiglio sembra tenere tanto. Chi, allora, ha diritto alla verità? (…). Molte volte si è sottolineato che le procedure di occultamento della verità hanno sempre accompagnato i regimi totalitari, mentre l´accesso alla verità è sempre stato una prerogativa delle libere assemblee, a partire dalla democrazia di Atene. Il diritto alla verità, in questo caso più che mai, è diritto di tutti. È stato proprio il presidente del Consiglio a rendere ineludibile la questione con le sue reticenze, le doppie versioni, il distogliere lo sguardo da fatti incontestabili. Il suo rifiuto di rispondere a domande specifiche, e tutt´altro che pretestuose proprio perché riferite a dati precisi, assomiglia assai a quella facoltà di non rispondere di cui giustamente può giovarsi l´indagato o l´imputato. (…). Una menzogna può acquietare i fedeli di un politico, ma lo spinge a rinserrarsi nel suo campo trincerato, corrode la fiducia dei cittadini in un tempo in cui proprio la produzione di fiducia è considerata un elemento indispensabile per restituire alla politica un vero consenso. Non è il moralismo a spingere verso questa conclusione, anche se oggi soffriamo proprio di un deficit spaventoso di moralità pubblica. La democrazia, ricordiamolo, non è solo governo del popolo, ma governo in pubblico. Qui, in questa semplice e profonda verità, sta l´inammissibilità della menzogna in politica, che si trasforma proprio nella pretesa di non rendere conto dei propri comportamenti da parte di chi ha liberamente scelto di uscire dal rassicurante spazio privato per essere protagonista nello spazio pubblico.”

giovedì 6 dicembre 2012

Storiedallitalia. 32 Il “pasticciaccio” dell’irto colle.



Vi è stato il tempo del “pasticciaccio” di Via Merulana. È questo il tempo del “pasticciaccio” del cosiddetto colle del Quirinale. E tutto rotola di “pasticciaccio” in “pasticciaccio”. Nel bel paese. È che il primo lo si deve alla fervida fantasia dell’Emilio Gadda. Quest’ultimo lo dobbiamo all’imperativo primo degli abitatori del bel paese – “tengo famiglia” - per i quali tutto ne segue. Soccorrono i laudatori ed i turiferari che reggono alto il turibolo per incensare meglio. Accade così che si tenti di trasformare un affare del “tengo famiglia” in un attentato agli organi costituiti. In uno stravolgimento istituzionale. Un colpo di stato. Bum! L’ho di già scritto tante altre volte. Scrive Gianluigi Pellegrino sul quotidiano la Repubblica: (…). Il Presidente della Repubblica non è sovraordinato, ma si colloca all’esterno dei tre poteri ed è chiamato dalla Costituzione a sorvegliare che il reciproco controllo e quindi il reciproco equilibrio tra loro, sia il più pieno e completo. Per questo suo ruolo unico di garanzia, le funzioni del Capo dello Stato non sono mai sindacabili da alcuno dei poteri, e rimesse alla sola Corte costituzionale in due eccezionali ipotesi. (…). Ma quale equilibrio istituzionale, mio buon dio, veniva salvaguardato con le telefonate intercettate? Quale esercizio della funzione veniva esplicato nel corso di esse? Si allibisce. Si trasecola. Scrive sull’argomento Marco Travaglio – “il Fatto Quotidiano”, “Stato di rovescio” -: (…). Nessuno nota (…) l’imbarazzato e imbarazzante eloquio del comunicato della Corte là dove scrive, copiando paro paro dalla memoria dell’Avvocatura dello Stato, che “non spettava alla Procura di Palermo di omettere di chiedere al giudice l’immediata distruzione” delle quattro telefonate incriminate. Perché i supremi giudici non hanno scritto che “spettava alla Procura di Palermo chiedere al giudice l’immediata distruzione”? Forse perché sanno benissimo anche loro che non esiste alcuna norma, ordinaria o costituzionale, che lo preveda. Chi agisce male, pensa male e scrive anche peggio. Che cosa penserebbe una ragazza se il suo fidanzato, anziché “ti amo”, le dicesse “non spetta a me omettere di amarti”? (…). Stanno così le cose in questo disastrato paese. In un altro “pasticciaccio” – in un famoso lodo – venne fuori che il pronunciamento di un organo giudicante del bel paese fosse preso “paro paro” dagli appunti vergati in uno studio privato di una delle parti in causa. Tale è l’ignonimia che regna diffusa nel bel paese. E c’è pure chi oggi asserisce di vedere il trionfo del buon diritto che sconfigge la cosiddetta antipolitica. È un imbroglio: l’antipolitica è la pratica in uso dalla politica condotta con altri mezzi. Ovvero dalla cattiva politica. Scrive Franco Cordero – la Repubblica, “La geometria del diritto” -: (…). Dall’estate pendeva un ricorso del Quirinale davanti alla Consulta, contro i pubblici ministeri palermitani in una causa assai grave, dove s’intravedono fondi cupi della recente storia d’Italia. (…). La Corte doveva scovare nella Carta un equivalente dell’art. 4 Statuto albertino («la persona del Re è sacra e inviolabile»). Solo così il Presidente non sarebbe mai ascoltabile, fuori della cerchia in cui parla, salvo che vi consenta graziosamente: (…). Trovare la norma ossia cavarla dal testo, perché vigono solo fonti scritte, era compito erculeo: non esistono testi adoperabili a tale fine; e l’arte ermeneutica ha delle regole. Dal fatto che il Presidente non risponda penalmente degli atti d’ufficio (art. 90 Cost.) non è seriamente arguibile il tabù su emissioni verbali private (...); né possiamo arguirlo dalle funzioni enumerate nell’art. 87; chi lo tenti cade nel vaniloquio. (…). La Carta è muta in proposito e i lavori preparatori non lasciano dubbi sul disegno dei costituenti: avevano in mente una figura laica, senza cascami d’ancien régime; gli negano l’immunità processuale che, senza fondamento, l’attuale capo dello Stato rivendica. Le prerogative esistono in quanto una norma le definisca. Non hanno più corso i misteri covati dalla ragion di Stato (…) ed è manovra reazionaria ogni tentativo d’esumarli. I deliberanti devono essersene resi conto, perché muovono un passo laterale puntando sull’art. 271 c.p.p. Infelice mossa del cavallo. L’art. 271 contempla due casi diversi dal nostro: intercettazioni illegalmente eseguite (comma 1); e quando parli un obbligato al segreto (c. 2). Qui nessuna norma codificata vietava l’ascolto, né esistevano segreti (il conversante avrebbe guadagnato simpatia politica svelando i contenuti, anziché nasconderli strenuamente, con qualche gesto eccepibile: ad esempio, attribuendosi inesistenti poteri da organo censorio d’atti giudiziari). L’art. 271 non detta divieti, li presuppone, stabiliti altrove, e l’unica fonte possibile è la Carta, nella quale non ne esiste nemmeno l’ombra. Afferma in proposito il professor Alessandro Pace – “il Fatto Quotidiano”, “Ma il Gip non è obbligato a distruggere quelle bobine” di Silvia Truzzi - che ha difeso la Procura di Palermo dinnanzi alla Consulta: - La mia opinione di studioso, e dico “di studioso”, è nel senso che né l’uno né l’altro comma potessero applicarsi alla specie. Non il secondo comma perché non sussiste l’eadem ratio per sostenere che nella specie vi possa essere un’analogia tra il Capo dello Stato e un avvocato e un sacerdote; ma nemmeno il primo comma, nel quale si parla di “casi non consentiti di intercettazioni”. Esiste bensì il divieto di intercettazioni “dirette” a danno del Presidente della Repubblica nell’art. 7, 3°comma, della legge 219/1989, ma non esiste nel nostro ordinamento alcun divieto d’intercettazioni indirette. Lo ha detto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 390/2007 con riferimento alle intercettazioni dei parlamentari interpretando l’art. 68 Cost. E lo si deve ripetere anche per il citato art. 7, per la semplice ragione che le intercettazioni casuali costituiscono un fatto fortuito, e i fatti fortuiti non possono essere né imposti né vietati. Se ne possono disciplinare le conseguenze, ma non i fatti in sé e per sé -. È questo lo stato dell’arte nel bel paese. Continua a scrivere il professor Cordero, impareggiabile erudito in materia costituzionale: Pour cause i comunicanti tacciono sull’art. 7, l. 5 giugno 1989 n. 219, invocato dal Quirinale: «I provvedimenti che dispongono intercettazioni» sono ammessi solo nei confronti del sospeso dalla carica; non è norma applicabile qui (non era lui l’intercettato, né pendono accuse votate dal Parlamento in seduta comune). Vale il regime delle voci fortuitamente colte, non equiparabili all’intercettazione mirata (le distingue l’art. 6 l. 20 giugno 2003 n. 140 a proposito dei parlamentari). (…). Meno forbito, il comunicato esige l’immediata distruzione dei materiali sacrileghi (…): la ordini il giudice, e sia eseguita clandestinamente; nessun estraneo deve vedere o udire, meno che mai gl’interessati al processo. Non stupisce sentirlo dal soi-disant inviolabile, ma sono parole della Corte chiamata a custodire le norme fondamentali, quasi avesse dimenticato gli artt. 24 («la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado») e 111 Cost., dove il contraddittorio figura due volte, requisito immanente. (…). Abbiamo sotto gli occhi una decisione esemplare, in senso negativo, rincresce dirlo: vi spirano nostalgie del segreto; sottintende la mistica delle prerogative; tira in ballo un inesistente limite istruttorio (art. 271 c.p.p.); e incredibile, viola norme costituzionali sul contraddittorio. Ormai sa d’ipocrisia aspettare i motivi: quando anche li compili un mago dialettico, il quadro resta; quel comunicato chiude la Corte in gabbia. Fossero in ballo interessi disponibili, diremmo: ogni tanto capita; non era buona giornata. Stavolta l’evento pesa in sede culturale e politica. Era l’ultimo accidente augurabile all’Italia devastata dai quasi vent’anni d’egemonia berlusconiana. Ritorno al professor Pace. Domanda Silvia Truzzi: Vuol dire che i pm avrebbero dovuto staccare il registratore non appena riconosciuta la voce di Napolitano? - Significa proprio questo. Il che urta però con la consolidata giurisprudenza della nostra Corte di Cassazione secondo cui è legittima la captazione accidentale di una conversazione rilevante come notitia criminis o come prova in un processo penale. Mi chiedo: e se in un futuro lontano venisse casualmente intercettato il Presidente della Repubblica le cui parole facciano sospettare l’esistenza di fatti configurabili come alto tradimento o attentato alla Costituzione nei quali egli sia implicato, cosa dovrebbe fare il pm? Distruggere seduta stante il file e dimenticare l’accaduto? -. Semplicemente è questa l’arte dell’antipolitica nel bel paese. Sol che se ne voglia accettare l’esistenza, ma a ruoli rovesciati: ove l’antipolitica è la cattiva politica condotta con simili ed altri sinistri mezzi.

mercoledì 5 dicembre 2012

Sfogliature. 15 Un pasticciaccio brutto assai.

Ove vuol dimostrarsi la ripetitività delle cose “storte” nelle vicende degli umani. Laddove mi soccorre l’e-book di quello che è stato questo blog che alle pagine 971 e seguenti, di quella che fu la rubrichetta “Memorie del tempo”, annota il post del 26 di luglio dell’anno 2007 che ha per titolo “Un pasticciaccio brutto assai”. Brutto prima ma ancor più brutto dopo la sentenza della Consulta suprema. Registra “il Fatto Quotidiano” la sentenza con un editoriale – senza firma - che ha per titolo “Una Corte cortigiana”: Dalle motivazioni della sentenza si capirà come abbia potuto la Consulta accogliere un conflitto di attribuzioni cervellotico, protervo e infondato come quello sollevato dal capo dello Stato contro la Procura di Palermo. Dal comunicato emesso ieri dopo 4 ore di Camera di Consiglio (…), si desume solo che si è deciso di piegare una norma pensata per tutt’altre evenienze al caso che tanto angustia Napolitano: la captazione casuale, anzi inimmaginabile di 4 sue telefonate sulle utenze intercettate di Nicola Mancino, un privato cittadino coinvolto nelle indagini sulla trattativa Stato-mafia. L’art. 271 del Codice di procedura non c’entra nulla col capo dello Stato: riguarda le intercettazioni fuorilegge o quelle di conversazioni che svelino “fatti conosciuti per ragione del ministero, ufficio o professione” della persona ascoltata (il difensore che parla col cliente, il confessore col penitente). (…). Non resta, purtroppo, che ricordare l’oracolo del presidente emerito Gustavo Zagrebelsky su Repubblica: “L’esito è scontato”. (…). Ecco: da ieri abbiamo una Corte cortigiana.

Trascrivo da “Quel pasticcio del codice” di  Franco Cordero pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” del  25 di luglio dell’anno domini 2007. È il Franco Cordero celeberrimo autore de “L’armatura”, più volte riportata. Elucubra da par suo, come il suo Fert  dottore in filosofia. Ma su di un fatto reale, dell’oggigiorno. Soccorre con il suo elucubrare il popolo elettore minuto in fatto di giuridiche elucubrazioni; cose da dotti, da azzeccagarbugli di manzoniana memoria. Ci si affida semplicemente e consapevolmente ad un Maestro di tale portata. È che un certo popolo elettore minuto ignaro delle cose del potere non avrebbe pensato mai e poi mai di doversi rivoltolare in simili pasticci, come ai tempi di un egoarca che fu. A quel popolo minuto era stato fatto credere che passati i tempi di un egoarca che fu non si sarebbero alzati lai, e voci irate e lamentevoli, ed assurde recriminazioni degli addetti sempiterni del potere all’indirizzo di un altro potere. Passano i tempi, si perdono i peli superflui ma non i vizi. Antico detto piegato al caso pietoso. Vizi. Ovvero il vizio per eccellenza; la difesa strenua del proprio potere, come ricevuto da investimento divino. Unti per sempre. Cose d’altri tempi, e non tanto dei tempi di un egoarca che fu, quanto di un medioevo scuro scuro. Da “inquisizione” di un potere contro un altro potere. Assurdo. Trascrivo a favore del popolo elettore minuto che si rivoltola inquieto assai per il pasticciaccio brutto.

 “(…). La storia risale all´art. 68 Cost., riscritto dalla l. 29 ottobre 1993 n. 3: il parlamento godeva d´un diritto d´asilo; i suoi componenti non erano giudicabili senza il voto affermativo della Camera competente. Adesso lo sono ma, siccome gli unti dal popolo hanno sangue blu, la nuova norma subordina le intercettazioni al voto camerale. Tanto vale impedirle: l´espediente investigativo riesce utile finché chi parla non sappia d´essere ascoltato; qui era clamorosamente avvertito. Insomma, fin quando l´assemblea non lo conceda, nessuno controlla i loro apparecchi: se però, in vena garrula, entrano nello spazio acustico altrui, legittimamente sorvegliato, imputent sibi (incredibile quanto ciarlino); un´altra volta siano più cauti. Così ragionano gli assuefatti al discorso serio: l´assemblea accorda licenze d´ascolto, permettendo atti da compiere, mentre qui risultano compiuti; sarebbe un permesso d´usare materiali bene raccolti; in tal senso Montecitorio s´arroga anomali poteri autorizzativi nei tardi anni Novanta, perché la XIII legislatura, dominata dal centro-sinistra, incuba già filosofemi berlusconiani. Il fiore velenoso sboccia sub divo Berluscone: l. 20 giugno 2003 n. 140, dichiarata invalida dalla Consulta nella parte in cui contemplava un´assurda immunità processuale dei cinque presidenti; l´interessato era lui. L´art. 6 regola l´uso del materiale ritualmente intercettato dove risuonino ugole parlamentari: l´ipotesi auspicabile è che il gip, anche su istanza delle parti (possibile quindi l´intervento ex officio), lo ritenga irrilevante; allora ordina che sia distrutto (comma 1); se però una parte vuol usarlo e udite le altre, lui reputa adoperabili i discorsi de quibus, chiede il permesso alla Camera competente (commi 2-3); negato il quale, l´intero reperto (dischi, nastri, verbali, tabulati) va distrutto al più tardi nei 10 giorni (c. 5). Siamo in piena teratologia, la scienza dei mostri: norma indecorosa, scritta con i piedi, grossolanamente invalida; è facile previsione che tale sia dichiarata dalla Corte costituzionale. I lettori inesperti possono rendersene conto da un esempio. N e P, boss mafiosi, conversano sul filo o nell´etere con Q, eletto dal popolo (è ingenuo presupporre che le cosche non abbiano chi le tutela dai banchi): rievocano delitti su cui l´inquirente s´era affaticato invano; salta fuori l´organigramma dei mandanti, consiglieri, gestori, manovali. Sia lodato Iddio, caso risolto, purché l´assemblea accordi il permesso d´usare le sante parole: se lo nega con l´argomento insindacabile del fumus persecutionis, va tutto al diavolo; siccome una norma matta estende l´immunità processuale ai collocutori, N e P vengono assolti. Cose da burla macabra. L´ignaro domanda perché gli autori dello scempio abbiano chiamato alla ribalta il gip: figura innaturale; è il pubblico ministero che raccoglie le prove d´accusa. Risposta ovvia: nella cultura berlusconiana, condivisa da settori nel centrosinistra, i requirenti sono belve in cerca d´una preda, finché non abbiano carriera separata agli ordini del governo, e quale castigamatti, riappare il giudice istruttore. Ma il contrappasso batte colpi anche fuori dell´inferno dantesco: i soi-disant garantisti evocavano un gip spegnitore; stavolta dà fuoco lui alle polveri. L´anomalia allignava già nel codice, in barba alla logica accusatoria: non s´erano mai visti termini oltre i quali l´organo requirente debba astenersi dall´indagare, sotto pena d´inefficacia dell´atto compiuto; il legislatore 1989 li impone; e affida al giudice l´eventuale riapertura; scelta insindacabile (artt. 405-7 e 414 c.p.p.). Il caso del quale sono piene le cronache, dunque, è attribuibile al legislatore calamitosamente pasticheur. Definiamolo in chiave tecnica, fuori dall´alluvione retorica. La Camera bassa ha ricevuto l´ordinanza: erano e sinora restano estranei al procedimento gli onorevoli le cui parole il giudice ritiene utili; l´organo requirente non li ha iscritti né indaga nei loro confronti; qui appare due volte assurdo che l´uso delle prova dipenda dall´assenso assembleare; infatti, stiamo parlando d´una norma invalida. Senonché quel giudice afferma l´ipotetica responsabilità dei predetti. In quale conto tenere i relativi argomenti? Nell´attuale contesto, nessun conto: sono dei flatus vocis, come scrivevano filosofi medievali nelle dispute sui nomi; opinioni irrituali; non era affare suo disquisirle lì. Ma ha scritto quel che pensa. L´atto configura una denuncia obbligatoria (art. 331, illo tempore chiamata rapporto): il pubblico ministero, suo destinatario, la iscrive nel registro (art. 335) e indaga; indi chiede il processo o l´archiviazione (art. 408); se il gip gliela nega, malgré lui formula l´imputazione, essendovi obbligato (art. 409, c. 5). La parola passa a Montecitorio. Il partito blu s´è schierato: B. offre largo e micidiale compatimento agli esponenti Ds condolendosi dell´attacco sferrato in spregio alle regole; vittime come lo era lui; nel nome d´una buona giustizia e buona politica, i profondi pensatori d´Arcore invocano il ripristino dell´immunità parlamentare, abolita 14 anni fa, affinché le Camere ridiventino asilo d´impuniti (i napoletani dell´età barocca lo chiamavano confugio, nome pittoresco). Come voteranno i partiti del centrosinistra? L´unica risposta pulita è sì, senza clausole: se il pubblico ministero ritiene sostenibile l´ipotesi d´una corresponsabilità e l´udienza preliminare porta al dibattimento, tribunale e corti diranno quanto fondamento abbia; frapporre ostacoli sarebbe ignobile e politicamente stupido. Gl´italiani sensibili al bisogno d´un minimo etico nella cosa pubblica non hanno combattuto la pirateria berlusconiana per installarne una solidale, pseudoliberal-bolscevica. Ma povera procedura penale, contraffatta da ignoranti chierici del garantismo bicamerale. “