"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi
"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".

martedì 28 marzo 2017

Scriptamanent. 83 “La Costituzione e la libertà di decidere sulla vita”.



Da “I paletti della Costituzione e la libertà di decidere sulla vita” di Stefano Rodotà, pubblicato sul quotidiano la Repubblica del 28 di marzo dell’anno 2014: (…). …se la morte appartiene alla natura, il morire appartiene alla sua vita, (…) divenuto sempre più governabile e dunque rientra nell'autonomia delle scelte di ciascuno. Proprio seguendo gli itinerari del diritto, è agevole accorgersi di questo radicale mutamento di prospettiva, con l'attribuzione a ciascuno del pieno governo del sé soprattutto per quanto riguarda il destino del proprio corpo, per il quale il principio è ormai quello del consenso libero e informato dell'interessato. La rivendicazione del diritto di morire diviene così parte del più complesso movimento di riappropriazione del corpo. Tutto questo ha chiari e forti riferimenti nella Costituzione. Nell'articolo 32, dove la salute è definita diritto «fondamentale», si afferma che «nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge»: questo intervento, tuttavia, è ammissibile solo nei casi in cui vi sia una ragione sociale rilevante. Non a caso quell'articolo si conclude con parole molto nette: «La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». In nessun'altra costituzione si trova una norma così impegnativa. Si individua così un'area dell'"indecidibile", preclusa a qualsiasi intervento legislativo e che viene identificata riferendosi al rispetto assoluto della dignità e della persona nella sua integralità. Quest'area, (…), è quindi attribuita alla libertà di scelta della persona. Un passaggio essenziale, chiarito in modo inequivocabile dalla sentenza n. 438 del 2008 della Corte costituzionale: «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute». (…). L'abbandono di ogni pretesa di invadere lo spazio della persona, che la Costituzione vuole tenere al riparo dagli interventi del legislatore, non risponde soltanto all'esigenza di affrontare in modo più adeguato, e liberato da ambiguità paternalistiche e pietistiche, la condizione reale di molte migliaia di sofferenti. Chiarisce come il diritto all'autodeterminazione, fondato com'è sulla libertà di governare liberamente la propria vita, mette in evidenza la necessità di tener conto dei diritti di chi intende proseguire la propria esistenza con tutta l'assistenza necessaria. Emerge così il diritto d'ogni cittadino di accedere alle cure palliative ed alle terapie del dolore. Solo tenendo insieme le due possibili scelte della persona, si può uscire dalla schizofrenia istituzionale e dalle ipocrisie di chi invoca l'intervento del legislatore in aree precluse dalla Costituzione, mentre ignora i doveri delle istituzioni pubbliche. (…).

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