"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi

"Il bruco (2017)". Foto di Aldo Ettore Quagliozzi
"Il bruco" (2017). Nikon Coolpix P900. Foto macro. Stato larvale della falena diurna "Macroglossum stellatarum" volgarmente detta "sfinge colibrì".

sabato 18 novembre 2017

Primapagina. 55 “Mr. B e le toghe rosse”.



Da “Toghe azzurre”  di Marco Travaglio, pubblicato su “il Fatto Quotidiano” del 18 di novembre 2017: (…). …possiamo dire senza tema di smentita (…) che dai giudici, salvo rarissime eccezioni, il Caimano non ha mai avuto nulla da temere (…). Quattro esempi, nella lunga collezione di processi. Guardia di Finanza. Indagato nel ’94 e poi rinviato a giudizio per quattro tangenti pagate (e confessate) da manager Fininvest a ufficiali della Guardia di Finanza per ammorbidire verifiche fiscali a Videotime, Mondadori, Mediolanum e Telepiù fra il 1990 e il ’94. Secondo i pm e il gup, le avevano autorizzate sia Silvio sia Paolo B.. Ma il Tribunale di Milano, oltre ai manager corruttori e ai finanzieri corrotti, condanna soltanto Silvio (2 anni e 9 mesi) e assolve Paolo, che pure era reo confesso (si sarebbe autocalunniato per coprire il fratello). La Corte d’appello conferma l’impianto della prima sentenza, ma concede al Cavaliere le attenuanti generiche, così la prescrizione si dimezza e falcidia le tre tangenti più antiche. La sentenza però afferma che B. era colpevole per tutte e tre. Resta quella per Telepiù, ma i giudici non la ritengono sufficientemente provata e lo assolvono col comma 2 dell’art. 530 Cpp (la vecchia insufficienza di prove). Poi, già che si sono, tornano a ipotizzare che sia responsabile anche Paolo (ormai fuori pericolo). Uno splendido assist che nel 2001 consente alla Cassazione l’autogol perfetto: conferma tutte le condanne fuorché per B., che dalla prescrizione sulle prime tre tangenti passa all’assoluzione per insufficienza di prove (il solito comma 2 del 530), perché il via libera alle mazzette potrebbe averlo dato lui, ma pure Paolo. Che però, già assolto, non può essere riprocessato. Così B. può pure andare in giro a fare la vittima delle toghe rosse. Lodo Mondadori. Nel 1997 B. è indagato con gli avvocati Previti, Acampora, Pacifico e col giudice Vittorio Metta per averlo comprato in cambio della sentenza del ’90 che annullava il lodo Mondadori e regalava la casa editrice a Fininvest. Ma nel 2000 il gup proscioglie tutti col solito comma 2 dell’art. 530. La Procura ricorre alla Corte d’appello. Che nel 2001 le dà ragione e torto al gup, rinviando a giudizio tutti gli imputati tranne B., appena tornato a Palazzo Chigi: lui si salva per prescrizione. Motivo: lui – diversamente dai coimputati – non risponde di corruzione giudiziaria, ma semplice, per un buco legislativo che all’epoca ne faceva “solo” un “privato corruttore”. E come tale, a differenza degli altri, merita le attenuanti generiche che dimezzano la prescrizione. Per tre motivi. 1) A Roma c’era un “evidente un sistema di mercimonio delle pronunce giudiziarie”. Il “così fan tutti”, anziché un’aggravante, diventa un attenuante. 2) B., dopo aver scippato la Mondadori a De Benedetti, fece un “accordo con l’attuale parte offesa” (l’Ingegnere) per restituirgliene un pezzo (Repubblica e l’Espresso). Che è come premiare il ladro d’auto che, una volta rubata una macchina, gentilmente restituisce al derubato il volante e un sedile. 3) “Per le attuali condizioni di vita individuale e sociale il cui oggettivo rilievo di per sé giustifica l’applicazione” delle attenuanti. Il presidente del Consiglio merita un trattamento particolare. “Di per sé”. La Cassazione confermerà poi con qualche ritocco l’incredibile sentenza, condannando Previti, Pacifico, Acampora e Metta per corruzione giudiziaria. Ma non B.: lui è speciale. Di per sé.
Caso Squillante. C’è un altro giudice romano a libro paga della Fininvest, secondo la supertestimone Stefania Ariosto, i pm e il gup di Milano: l’ex capo dei gip Renato Squillante. La prova è un versamento di 343 mila dollari che nel 1991, in poche ore, parte da un conto svizzero Fininvest, approda a un conto svizzero di Previti e di lì al conto svizzero di Squillante. Nel 2004 il Tribunale di Milano salva B. per la prescrizione grazie alle ennesime attenuanti generiche (sesta volta in pochi anni). La Procura ricorre in appello e qui nel 2007 la Corte si supera, scavalcando in generosità persino il Tribunale: B. è assolto col solito comma 2 del 530. Motivo: il bonifico è certo, ma “perché mai un imprenditore avveduto come Berlusconi, dotato di immense disponibilità finanziarie, avrebbe dovuto effettuare (o meglio far effettuare) un pagamento corruttivo attraverso una modalità (bonifico bancario) destinata a lasciare traccia, anziché con denaro contante? E per quale ragione il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito attraverso il transito sul conto di Previti anziché direttamente al destinatario? […]. Lo stesso risultato pratico sarebbe stato perseguibile più prudentemente con versamenti, sia pure all’estero, per contanti”. Nasce così la “prova impossibile”: se l’imputato non lascia tracce, è innocente perché manca la prova; se invece lascia tracce, è impossibile che le abbia lasciate, dunque la prova a carico diventa prova a discarico ed è innocente lo stesso. A prescindere. I giudici non devono credere neppure ai propri occhi. Quanto alle accuse della Ariosto, già ritenuta pienamente attendibile da una quarantina di giudici, sono un po’ attendibili e un po’ inattendibili. Dipende. “Suscita ovvie perplessità laddove accredita la tesi, deviante rispetto alle massime di esperienza, che persone accorte e professionalmente qualificate come Previti e Squillante si spartissero mazzette di denaro coram populo”. E qui siamo al triplo salto mortale logico carpiato: se B. lascia tracce su un bonifico in Svizzera, è impossibile perché è più probabile che pagasse cash; se Previti viene visto pagare cash, è impossibile perché è più probabile che usi sistemi più riservati (tipo i bonifici in Svizzera). Se ne deduce che la corruzione esiste soltanto quando non viene scoperta. Ma, se non viene scoperta, non è mai punibile. Almeno se l’imputato è B. (Previti invece verrà condannato e poi prescritto). Il Comma 22 fa giurisprudenza. Col timbro della Cassazione. Caso Mills. B. viene rinviato a giudizio per aver corrotto un ex consulente Fininvest, l’avvocato inglese David Mills, con 600 mila dollari in cambio di testimonianze false o reticenti nei processi All Iberian e Guardia di Finanza che, – scrive lo stesso Mills al suo commercialista – “hanno salvato Mr B. da un mare di guai”. L’avvocato viene condannato due volte e prescritto in Cassazione. B., processato separatamente dopo gli infiniti rinvii imposti dalle sue leggi ad personam e agevolati dal calendario concordato dalla presidente del Tribunale Livia Pomodoro (un’udienza a settimana, poi una al mese), attende finalmente la sentenza di primo grado ai primi del 2012, appena in tempo per evitare – almeno in Tribunale – la prescrizione, che scatterà il 15 febbraio. Il 27 gennaio il processo è finito: concluse le requisitorie e le arringhe, manca solo la sentenza. Ma gli avvocati Ghedini e Longo tentano il tutto per tutto e giocano la solita carta dilatoria e pretestuosa: bloccano il collegio giudicante sulla soglia della camera di consiglio con l’ennesima ricusazione. In questi casi la Corte d’appello respinge le richieste pretestuose in pochi giorni. Ma stavolta impiega quasi un mese, temporeggiando fino al 23 febbraio. Così la sentenza arriva il 25, a processo morto: reato estinto per“sopraggiunta prescrizione ”. Sopraggiunta quando? Dieci giorni prima, durante la melina dei giudici. Il 14 maggio la presidente del collegio firma e deposita le motivazioni senz’avvertire le giudici a latere. E scrive che, anche senza la prescrizione, B. sarebbe stato assolto lo stesso perché la lettera-confessione di Mills al commercialista era utilizzabile contro l’avvocato inglese, ma non contro di lui. Del resto lui è più uguale degli altri. Di per sé.

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